L'accesso civico generalizzato é esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.Come esercitare il dirittoLa richiesta va indirizzata all'ufficio che detiene i dati:La richiesta deve essere redatta sul modulo predisposto in allegato e va presentata tramite una delle seguenti modalità:- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.orgiano.vi.itoppure- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo orgiano.vi@cert.ip-veneto.net unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificataoppure- tramite posta ordinaria spedendola all'Ufficio Protocollo - Comune di Orgiano - via Roma n. 9 - 36040 Orgiano (VI)oppure- direttamente presso l'Ufficio Protocollo - Comune di Orgiano - Orari di apertura al pubblicoIl rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.Il procedimentoL'ufficio relazioni con il pubblico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile del Settore, responsabile per materia che detiene i dati o documenti.Richiesta di riesameNei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 16 d.lgs.104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.Il ricorso va notificato anche all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.